Schierano un calciatore non tesserato, arriva la sconfitta a tavolino - I AM CALCIO ISERNIA

Schierano un calciatore non tesserato, arriva la sconfitta a tavolino

Giustizia Sportiva
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CampobassoSeconda Categoria

Il Giudice Sportivo, accogliendo il ricorso presentato dal Salcito, ha inflitto, al Deportivo Montenero, la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver schierato, nella gara Salcito-Deportivo Montenero, dello scorso 17 novembre, terminata con la vittoria degli ospiti per 1-0, il calciatore Giuseppe Ramundi, risultato non tesserato.

Questo il dispositivo della sentenza:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/11/2024 SALCITO - DEPORTIVO MONTENERO Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 20.11.2024 del /10/2024; tenuto conto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 22.11.2024 in merito alla gara in epigrafe; considerato preliminarmente che:

- la società Salcito ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente;

- la società Deportivo Montenero non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito al reclamo; letto il reclamo rileva che la società Salcito chiede l’applicazione ai danni della società Deportivo Montenero della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, il calciatore RAMUNDI Giuseppe che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, non tesserato. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Salcito, è meritevole di accoglimento. Interessato in merito, il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ha trasmesso a questo GST apposita comunicazione agli atti dalla quale si evince che il calciatore Ramundi Giuseppe NON risultava essere tesserato per la società Deportivo

Tutto ciò premesso, visto ed applicato l’art. 10 CGS

D E C I D E

  • di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Salcito per le ragioni meglio espresse in premessa;
  • di infliggere alla società Deportivo Montenero la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0;
  • di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 50;
  • di inibire per una gara effettiva il dirigente accompagnatore Marra Massimiliano (Deportivo Montenero), in qualità di dirigente firmatario della lista dei calciatori.

Celestino Ieronimo