Pifano non poteva giocare. Termoli punito con il 3-0 a tavolino - I AM CALCIO ISERNIA

Pifano non poteva giocare. Termoli punito con il 3-0 a tavolino

Giustizia Sportiva
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CampobassoEccellenza

Com'era nelle previsioni il giudice sportivo ha accolto il ricorso delle Acli e Campodipietra, assegnando la vittoria per 3-0 alla formazione del capoluogo. Ricorso proposto dopo la gara giocata lo scorso 7 aprile al Cannarsa e terminato con la vittoria della formazione adriatica per 3-2. I giallorossi schierarono Pifano, che squalificato, non poteva prendere parte alla gara. I dirigenti locali, sbagliando, credevano che il giocatore avesse scontato la squalifica con la gara di Roseto, nonostante quel giorno non si presentarono. Il giudice sportivo, invece, ha accolto le tesi dei rossoblù, bocciando in toto la linea difensiva della societò giallorossa.

GARE DEL 7/ 4/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara CITTÀ DI TERMOLI – ACLI CB E CAMPODIPIETRA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

rilevato preliminarmente che:

la società Acli CB e Campodipietra ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e neitermini previsti dalla vigente normativa federale;

la società Città di Termoli ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previstidalla vigente normativa federale;

letto il reclamo, rileva che la società Acli CB e Campodipietra chiede l’applicazione, ai danni della società Città di Termoli, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggiodi 3-0 per aver schierato, nella gara in epigrafe, il calciatore PIFANO Pietro che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato. Nel corso della gara Città di Termoli – Polisportiva Gambatesa (valevole per la 10^ giornata del girone di ritorno) il calciatore Pifano veniva ammonito e con Comunicato Ufficiale n. 94 del 28/03/2019 (pag. 2597), veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione – V infrazione. La gara in cui il calciatore Pifano avrebbe dovutoscontare la giornata di squalifica era Roseto – Città di Termoli, valevole per la 11^ giornata del girone di ritorno; poiché la società Città di Termoli ha rinunciato a disputare tale gara (cfr. CU n. 98del 04/04/2019 – pag. 2720) , ai sensi dell’art. 22, comma 5 CGS, il calciatore Pifano non ha scontato la gara di squalifica e quindi avrebbe dovuto scontarla nella gara in epigrafe, alla quale invece ha preso parte;

lette le controdeduzioni, rileva che la società Città di Termoli chiede di rigettare il reclamo per svariate motivazioni. Innanzi tutto per la inammissibilità del reclamo così come presentato dalla reclamante in quanto la sottoscrizione in calce non è identificabile, non essendo specificata né l’identità né la carica ricoperta dal sottoscrittore;

successivamente la medesima società lamentauna presunta “inammissibilità dell’atto introduttivo per carenza della motivazione, basandosi su un presupposto del tutto generico, senza porre all’esame delle parti una motivazione giuridicamente rintracciabile in norme positive vigenti.”.

Infine afferma che il calciatore Pifano ha scontato la gara di squalifica in occasione della gara Roseto – Città di Termoli in perfetta aderenza con l’art. 22,comma 4 CGS che stabilisce che LE GARE, CON RIFERIMENTO ALLE QUALI LE SANZIONI A CARICO DEITESSERATI SI CONSIDERANO SCONTATE, SONO QUELLE CHE HANNO CONSEGUITO UN RISULTATO VALIDO AGLI EFFETTI DELLA CLASSIFICA O DELLA QUALIFICAZIONE IN COMPETIZIONI UFFICIALI, IVI INCLUSE QUELLE VINTE PER 3‐0 O 6‐0 AI SENSI DELL’ART. 17, E NON SONO STATE SUCCESSIVAMENTE ANNULLATE CON DECISIONE DEFINITIVA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA. NEL CASO DI ANNULLAMENTO DELLA GARA, IL CALCIATORE DEVE SCONTARE LA SQUALIFICA NELLA GARA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Acli CB e Campodipietra è meritevole di accoglimento;

le motivazioni addotte dalla società reclamante sono pienamente condivisibili e devono essere fatte completamente proprie da questo GST. Alla base della decisione vi è lart. 22, comma 5 CGS che testualmente recita: SE LA SOCIETÀ RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA ALLA QUALE IL PROPRIO CALCIATORE SQUALIFICATO NON AVREBBE POTUTO PRENDERE PARTE PER EFFETTO DI SQUALIFICA, LA SANZIONE DISCIPLINARE NON SI RITIENE ESEGUITA E IL CALCIATORE DEVE SCONTARLA IN OCCASIONE DELLA GARA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

Relativamente alle controdeduzioni presentate dalla società Città di Termoli, in particolare al primo punto, il reclamo è regolarmente sottoscritto in maniera autografa dal presidente (carica regolarmente indicata) come da documentazione agli atti del Comitato;

per quanto riguarda la presunta genericità dal reclamo, esso al contrario risulta particolareggiato e puntuale come ad esempio l’indicazione del comma 5, dell’art. 22 CGS a sostegno del reclamo che risulta essere perfettamente aderente al caso di specie, al contrario del comma 4.

Per tutti questi motivi, visti gli artt. 17, comma 5, lett. A) e 22, comma 5 CGS

D E C I D E

1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Acli CB e Campodipietra, per le ragioni meglio espresse in premessa;

2. di infliggere alla società Città di Termoli la punizione sportiva della perdita della gara inepigrafe con il punteggio di 0-3;

3. di comminare alla società Città di Termoli un'ammenda di Euro 100;

4. di squalificare il calciatore PIFANO (Città di Termoli) per un’ulteriore gara effettiva.

Nulla per la tassa non versata.

Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propriacompetenza.

La classifica aggiornata:

Celestino Ieronimo